RIMBORSO IVA E PROCEDURE CONCORSUALI DI DURATA ULTRADECENNALE

Cass. civ, sez. V, sent. del 4 marzo 2026, n. 4900

La base imponibile dell’IVA deve essere commisurata al corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo; pertanto, il contribuente che abbia emesso fattura e versato l’imposta senza ricevere il pagamento dal debitore ha diritto al rimborso dell’IVA, anche quando la procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore non sia ancora conclusa, purché risulti ragionevolmente dimostrata l’impossibilità di soddisfazione del credito, non potendosi imporre al contribuente di attendere la definizione di una procedura concorsuale di durata irragionevolmente lunga.

La sentenza in commento affronta il tema del diritto al rimborso dell’IVA versata dal soggetto passivo in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del debitore assoggettato a procedura concorsuale. La Suprema Corte, nell’affermare che l’IVA deve essere proporzionata al corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il versamento di un’imposta superiore a quanto realmente ricevuto.

In tale prospettiva, viene in rilievo l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri devono consentire la riduzione della base imponibile e, di conseguenza, dell’IVA dovuta dal soggetto passivo, «ogni volta che, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia da lui percepita». Tale mancato pagamento può risultare anche dall’assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale.

Ne consegue che non può essere imposto al contribuente di attendere l’esito definitivo della procedura concorsuale qualora essa abbia una durata irragionevolmente lunga, potendo risultare sufficiente la dimostrazione di una ragionevole probabilità di mancato pagamento.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la procedura di amministrazione straordinaria delle società debitrici si protraeva da diversi anni e dalle attestazioni dei commissari straordinari emergeva l’assenza di prospettive per la soddisfazione dei creditori chirografari. In tale contesto, è stata ritenuta legittima la richiesta di rimborso dell’IVA già versata, anche in assenza della chiusura formale della procedura, dovendosi disapplicare la disciplina interna che subordina il recupero dell’imposta all’esito infruttuoso della procedura concorsuale, qualora questa si protragga per un periodo ultradecennale ritenuto irragionevole alla luce della giurisprudenza unionale.

Massima e commento a cura di Matteo Venezia, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260304/snciv@s50@a2026@n04900@tS.clean.pdf