PICCOLO IMPRENDITORE SOVRAINDEBITATO E IMPUGNAZIONE DEL RUOLO E DELLA CARTELLA

Corte Cost., Sent. del 6 ottobre 2026, n. 260

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Corte Costituzionale ha affermato che il piccolo imprenditore è pienamente legittimato ad impugnare immediatamente il ruolo e
 la cartella di pagamento, che assume non essergli stata validamente notificata, anche prima dell’instaurazione della procedura giudiziale, purchè abbia avviato la fase stragiudiziale dinanzi all’organismo di composizione della crisi (OCC) e dimostri il pregiudizio che il debito iscritto a ruolo può arrecare alla procedura di regolazione della crisi che intende attivare.

1. Il quadro normativo e i precedenti

L’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021, esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente di impugnare direttamente ruolo e cartella invalidamente notificati solo quando il debitore dimostri un pregiudizio riconducibile alle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Con la sentenza n. 190 del 2023, la Corte aveva rilevato un vulnus al diritto alla tutela giurisdizionale, suscettibile di manifestarsi anche in situazioni diverse da quelle tipizzate, rivolgendo al legislatore un pressante monito a intervenire. La pronuncia, qualificata come “inammissibilità di sistema”, aveva altresì escluso che l’abuso dello strumento processuale potesse giustificare una compressione generalizzata della tutela anticipata.

Il legislatore ha dato seguito a tale monito con il d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta, includendovi, tra l’altro, le procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le operazioni di finanziamento e la cessione d’azienda, e ha contestualmente riformato il sistema della riscossione.

2. Il giudizio a quo e l’ordinanza di rimessione

Il ricorrente, qualificato come “piccolo imprenditore sovraindebitato”, aveva chiesto ad Agenzia delle entrate-Riscossione l’accesso agli atti per ricostruire la propria posizione debitoria. Dall’estratto di ruolo erano emerse cartelle, per circa 4.200 euro, che affermava di non aver mai ricevuto. Respinta l’istanza di autotutela, aveva impugnato il silenzio-rifiuto, deducendo l’omessa notifica, nonché la decadenza e la prescrizione delle pretese.

Il Giudice di pace di Milano, accertata l’irregolarità delle notifiche, riteneva tuttavia il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, escludendo anche l’applicabilità della lett. d), relativa al pregiudizio “nell’ambito delle procedure” del codice della crisi, poiché la procedura di sovraindebitamento non era ancora stata instaurata. Secondo il rimettente, tale interpretazione avrebbe costretto il contribuente ad avviare la procedura “al buio”, esponendolo al rischio di conseguenze pregiudizievoli anche ai fini dell’omologazione, dell’esdebitazione e dell’eventuale responsabilità penale.

La disposizione veniva, pertanto, censurata in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 77, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento, la lesione del diritto di difesa, l’assenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, il favore accordato alla pubblica amministrazione e il contrasto con il diritto unionale e convenzionale.

3. La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, 111, 113 e 117 Cost., e inammissibili quelle riferite agli artt. 77, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost.

La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’espressione “nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che il giudice a quo aveva inteso come riferita alle sole procedure giudiziali già formalmente instaurate.

Per la Corte, tale lettura è erronea. Nel concordato minore e nella liquidazione controllata, infatti, la fase stragiudiziale dinanzi all’OCC costituisce un momento preparatorio essenziale della procedura, e non una fase a essa estranea.

La Corte valorizza, in particolare, gli artt. 76 e 269 del codice della crisi, dai quali emerge la funzione dell’OCC nella ricostruzione e nella verifica della situazione debitoria, nonché la previsione di comunicazioni all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, tenuti a fornire le informazioni sul debito tributario accertato e sugli eventuali accertamenti pendenti.

Ne consegue che l’impugnazione diretta non presuppone l’avvenuta instaurazione della procedura giudiziale: è sufficiente che il contribuente abbia avviato la fase stragiudiziale dinanzi all’OCC e dimostri la propria condizione di sovraindebitamento, nonché l’incidenza pregiudizievole del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle sulla procedura che intende attivare. Viene così meno il rischio, prospettato dal rimettente, di dover intraprendere la procedura senza conoscere compiutamente la propria esposizione debitoria.

La Corte osserva, inoltre, che anche le altre ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, sono formulate dal legislatore mediante espressioni volutamente ampie: “per la perdita di un beneficio”, “in relazione” alle operazioni di finanziamento, “nell’ambito” della cessione dell’azienda. Tale formulazione esclude una lettura rigidamente formalistica delle ipotesi di impugnazione diretta e impone di valorizzare l’effettività del pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.

Spetta al contribuente allegare e dimostrare tale pregiudizio, mentre la sua concreta sussistenza è rimessa alla valutazione del giudice dell’impugnazione.

nota a cura di Elisabetta Calvario, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/160