Cass. Civ., S.U., Ord. del 29 agosto 2026, n. 24845
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato che sussiste la giurisdizione dal giudice ordinario nei giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.. La dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nell’espropriazione forzata presso terzi, pur conservando la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnato dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge, può essere contestata dal creditore procedente e definita in via incidentale dal giudice ordinario, con effetti limitati al processo esecutivo.
Con la pronuncia in esame, la Corte di legittimità ha precisato che in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, dal D.L. n. 132 del 2014 e dal D.L. n. 83 del 2015, l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione, in via incidentale, dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso.
L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve l’incidente di cognizione ha valenza limitata all’esecuzione in corso, può essere impugnata dal creditore o dal terzo con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., e la decisione resa in sede di opposizione sarà, a sua volta, impugnabile con il ricorso in Cassazione ex art.111 Cost.
La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione è idonea al giudicato limitatamente al rapporto tra creditore procedente e terzo, mentre in relazione al rapporto tra debitore esecutato e terzo la decisione farà stato ai soli fini dell’assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva.
Ne discende che l’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.
nota a cura di Elisabetta Calvario, magistrato tributario
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