IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL’ACCOMANDANTE PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DELLA SOCIETÀ

Cass. Civ., Sez. Trib., ord. del 29 maggio 2026, n. 16844

Il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili esclusivamente alla società, quali IVA e IRAP. La limitazione di responsabilità alla sola quota conferita, di cui all’art. 2313 c.c., esclude la responsabilità solidale dell’accomandante per i debiti tributari della società. Ne consegue che i creditori sociali, inclusa l’Amministrazione Finanziaria, non possono agire direttamente nei confronti dell’accomandante per il soddisfacimento delle pretese vantate nei confronti della società.

L’ordinanza in commento offre alla Corte di Cassazione l’occasione per tornare su una questione di non trascurabile rilievo pratico, che si colloca all’intersezione tra il diritto societario e il diritto tributario: se l’Amministrazione Finanziaria possa notificare un’intimazione di pagamento direttamente al socio accomandante di una società in accomandita semplice, in ragione di debiti tributari – nella specie, IVA e IRAP – riferibili alla società medesima.

La decisione della Suprema Corte fa perno sulla fondamentale distinzione posta dall’art. 2313 c.c., in forza del quale, nelle società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandatari rispondono limitatamente alla quota conferita. Il diverso regime di responsabilità applicabile alle due categorie di soci dell’accomandita semplice colloca il particolare tipo di società a cavallo tra le società di persone e le società di capitali: il regime di responsabilità dell’accomandante è, infatti, analogo a quello dei soci di società di capitali. Coerentemente, dunque, la Corte afferma che l’art. 2313 c.c. fissa la responsabilità dell’accomandante solamente nei confronti della società e non anche nei confronti dei creditori sociali.

Dalla circostanza che l’accomandante risponda limitatamente alla quota conferita dipende, poi, l’affermazione del principio secondo cui egli è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni contratte dalla società. Diversamente dai soci delle altre società di persone, il cui regime si estende all’accomandatario, l’accomandante non è tenuto né in via diretta, né in via sussidiaria, al soddisfacimento dei debiti sociali, sicché i creditori sociali potranno aggredire il patrimonio dell’accomandante solo a seguito dell’estinzione della società e nei limiti della quota di liquidazione (art. 2324 c.c.).

In ambito tributario, tuttavia, la natura di società di persone dell’accomandita semplice impone una fondamentale precisazione con riguardo alle imposte sui redditi. L’art. 5 TUIR dispone, infatti, che i redditi prodotti dalle società di persone “sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Per tali imposte, dunque, accomandante e accomandatario rispondono direttamente in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

La tassazione cd. “per trasparenza” non è, al contrario, prevista per le altre imposte, tra cui IVA e IRAP. Le relative obbligazioni tributarie, al pari delle obbligazioni civili, sorgono direttamente in capo alla società, che ne è responsabile quale autonomo centro di imputazione. Ne consegue, alla luce della disciplina prevista all’art. 2313 c.c., che di tali obbligazioni solo l’accomandatario risponde, previa escussione del patrimonio sociale (art. 2268 c.c.), illimitatamente e solidalmente con la società, mentre l’accomandante beneficia della limitazione di responsabilità alla quota conferita.

Alla luce di quanto esposto, la Corte, riformando la motivazione del precedente grado di giudizio, conclude per la carenza non solo di responsabilità solidale dell’accomandante, ritenuta erroneamente sussistente dall’Ufficio, ma anche di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie diverse da quelle derivanti da imposte sui redditi.

Da ultimo, la pronuncia coglie l’opportunità per precisare che, qualora l’Ufficio avesse notificato l’intimazione di pagamento all’accomandante a seguito dell’estinzione della società, questi, stante la natura esecutiva dell’intimazione di pagamento, sarebbe stato legittimato a impugnarla per far valere la limitazione di responsabilità prevista all’art. 2324 c.c.. Ove l’intimazione di pagamento individui quale debitore un soggetto (l’accomandante) diverso dal debitore cui è intestato l’atto impositivo (la società), deve riconoscersi la legittimazione a impugnare l’intimazione quale primo e unico atto che, avendolo direttamente attinto, lo ha leso nella sua sfera giuridica, assoggettandolo in executivis alla potestà impositiva.

Massima e nota a cura di Giulia Pagliani, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale dell’ordinanza:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260529/snciv@s50@a2026@n16844@tO.clean.pdf