Cass. Civ., Sez. Trib., sent. del 17 marzo 2026, n. 6266
Ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 600/1973, non fa differenza la circostanza che partecipe della società di capitali estinta sia una persona fisica o una società, né che quest’ultima sia società di persone o di capitali, poiché la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, e quindi anche ai cc.dd. soci indiretti o “di secondo livello” (soci di una società che funga da mero schermo tra il socio e la società “madre”).
Con una sentenza dall’impianto complesso, ricognitiva di varie cruciali questioni, la Suprema Corte afferma che l’indagine circa la responsabilità per i debiti fiscali non adempiuti dalla società di capitali partecipata va condotta secondo criteri sostanziali e non meramente formali, essendo rilevante la sostanza del fenomeno economico e, in particolare, l’esito dell’indagine condotta per stabilire se tali società – siano indifferentemente di capitali o di persone – sono un mero schermo, non opponibile all’A.F., rispetto alle persone fisiche, sul consolidato presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale.
A parere della Corte, il meccanismo che rende operativa la presunzione di secondo livello è la stessa percezione di utili extrabilancio, non dichiarati dalla società “madre”: in un caso, esso è il presupposto impositivo dell’I.R.Pe.F. in capo al socio (anche) di secondo livello, ovvero di una società che – valutato il perimetro fattuale – funga da mero schermo tra il socio e la società “madre”, nell’altro è il limite della responsabilità solidale dell’ex socio per i debiti tributari non pagati dalla società “madre” estinta. In entrambi i casi, è identica la ratio della responsabilità del socio di secondo livello, e risiede nella necessità di colpire l’effettivo beneficiario finale della percezione degli utili extracontabili non dichiarati dalla società madre, in modo che la società interposta quale “mero schermo” rispetto ai suoi soci – persone fisiche, non escluda il vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti.
Sciogliendo un dubbio emerso in giurisprudenza, e nel richiamare gli esiti delle SS.UU. del 2013, poi rifluiti nelle SS.UU. del 2025 n. 19750, circa la sorte dei rapporti giuridici ancora pendenti alla data dell’estinzione della società ed il conseguente fenomeno successorio, la S.C. precisa altresì che la cancellazione della società non impedisce al Fisco di accertare, nei termini di legge, le maggiori imposte non dichiarate dalla società nel periodo anteriore all’estinzione e di far valere i propri crediti nei confronti degli ex soci, amministratori e liquidatori quali successori all’ente, non essendo necessario il preventivo, intervenuto accertamento nei confronti della società prima della sua cancellazione ed estinzione.
Ancora, riferendosi alla precedente ordinanza n. 34929/2025, e in ordine al perimetro dell’art. 2945 c.c., la Corte precisa che, a seguito dell’estinzione, l’ex socio è successore per la sola circostanza di essere tale e non perché, o se, abbia ricevuto quote di liquidazione. Pertanto, la condizione di cui all’art. 2495 c.c., cpv, ovvero la percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali, è condizione dell’azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all’interesse ad agire, con la precisazione che la mancata percezione di somme non esclude, di per sé sola, l’interesse ad agire del creditore sociale, in vista, ad esempio, dell’escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. Vertendosi in tema di condizione dell’azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare sia la veste di ex socio del convenuto, sia il presupposto di cui al secondo comma dell’art. 2495 c.c..
Inoltre, precisa la S.C. richiamando ancora l’ord. n. 34929/2025, la responsabilità del socio ex art. 36 comma 3 d.P.R. n. 600/73, è di tipo legale, in quanto prevista testualmente dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma sulla base degli art. 1176 e 1218 c.c., postulando l’esistenza e le definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività di liquidazione, la distrazione dei beni e l’assegnazione – ovvero il percepimento – di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l’infruttuosa escussione della società, ed è autonoma – sia pur da essa dipendente – dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori, oltre che solidale ex art. 1294 c.c.
La Corte dà conto di ulteriori approfondimenti svolti in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 22692/2023) in merito ai rapporti tra la limitazione della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e l’accertamento nei confronti dei soci in quanto destinatari di utili extracontabili della società estinta in esito alla presunzione di distribuzione in caso di ristretta base sociale, e afferma che è sempre ammissibile l’accertamento nei confronti dei soci che siano destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione e che la circostanza che i soci abbiano goduto di eventuali riparti in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire dell’A.F. creditrice, che può sempre essere collegato alla eventuale emersione di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio. D’altronde, la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione non è decisiva in casi in cui si verta in tema di ricavi occulti, dunque non rilevabili documentalmente, che si presumono distribuiti a favore dei soci in ragione della ristrettezza della base partecipativa, perché l’assenza di evidenza contabile non avrebbe comunque reso necessarie particolari rilevazioni né ai fini della legittimazione dei soci, né della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 36 d.P.R. n. 600/73.
Massima e nota a cura di Pina Parisi, magistrato tributario
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