CGT di II grado della Campania, sent. del 21 maggio 2026, n. 3570
In tema di contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della legge n. 212/2000, la deroga per “fondato pericolo per la riscossione” richiede una motivazione concreta e specifica quanto all’effettivo rischio di pregiudizio dell’azione di recupero del credito erariale. La mera rilevanza penale dei fatti contestati e l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare tale rischio, non giustificano l’omissione del contraddittorio.
La decisione in commento è di particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi casi applicativi dell’art. 6 bis della legge n. 212 del 2000 (d’ora in avanti, Statuto dei diritti del contribuente) e, soprattutto, contribuisce a delineare i limiti entro i cui l’Amministrazione finanziaria può derogare all’obbligo del contraddittorio preventivo.
Come è noto, l’articolo 6 bis, introdotto dal d.lgs. n. 219 del 2023, prevede che tutti gli atti (impositivi) autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per quanto qui di interesse, il secondo comma deroga all’obbligo di cui sopra, tra gli altri, “per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tanto premesso, la pronuncia in esame evidenzia la necessità di un controllo non meramente formale sulla motivazione addotta dall’Amministrazione per giustificare la deroga al contraddittorio preventivo, ma esteso al suo contenuto sostanziale, giungendo a conclusioni difformi rispetto alla decisione di primo grado. In quella sede era stata ritenuta sufficiente la giustificazione dell’Ufficio, fondata sulla rilevanza penale della vicenda e sulla cancellazione della società dal registro delle imprese. La Corte di Giustizia di secondo grado, al contrario, ritiene tali elementi inidonei a integrare il presupposto del “fondato pericolo per la riscossione” di cui all’art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Il Collegio muove dalla considerazione che il contraddittorio costituisce la regola generale del procedimento accertativo e che, pertanto, le ipotesi derogatorie previste dal comma 2 dell’art. 6 bis devono essere interpretate in senso restrittivo.
La sentenza esclude anzitutto che la sola presenza di profili penalmente rilevanti sia sufficiente a integrare il presupposto derogatorio. Secondo il Collegio, la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria o la possibile rilevanza penale delle condotte contestate non consentono, di per sé, di affermare l’esistenza di un pericolo per la riscossione, in assenza di dati concernenti la situazione patrimoniale del contribuente o di specifiche circostanze indicative del rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.
Analogamente, è esclusa rilevanza decisiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Il Collegio richiama l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 e l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’estinzione societaria resta inefficace per un quinquennio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti creditori ivi indicati. Ne deriva che la cancellazione della società non può essere valorizzata, di per sé, quale elemento idoneo a integrare il “fondato pericolo per la riscossione”.
La pronuncia assume particolare rilievo perché individua un preciso onere motivazionale in capo all’Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, il “fondato pericolo per la riscossione” non può essere indicato con l’utilizzo di mere formule di stile o richiami generici a circostanze astrattamente rilevanti, ma richiede l’indicazione di elementi concreti e specifici dai quali possa desumersi un effettivo rischio di compromissione dell’azione di recupero del credito erariale.
La decisione si pone così nel solco di una lettura garantista del nuovo art. 6 bis, affermando che la compressione del diritto al contraddittorio può avvenire soltanto in presenza di circostanze specifiche e puntualmente dimostrate dall’Ufficio, la cui esistenza è soggetta a pieno sindacato da parte del giudice tributario.
Massima e nota a cura di Ginevra Iacobelli, magistrato tributario
È disponibile di seguito il testo della sentenza
