Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza del 22 aprile 2026, n. 10660
Il recupero fiscale conseguente ad un comportamento antieconomico del contribuente deve fondarsi sull’art. 10 bis della L. n. 212/2000.
L’ordinanza in commento ha statuito che il comportamento del contribuente, che ha concesso un finanziamento infruttifero senza un corrispettivo credito di interessi, qualificato dall’amministrazione finanziaria “antieconomico”, deve essere contestato alla luce dell’art. 37 bis, D.P.R. n. 600/73 (oggi art. 10 bis della L. 212/2000) e non dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73. Con l’elusione fiscale, l’amministrazione imputa al contribuente di aver posto in essere atti giuridici, autonomamente considerati, privi di sostanza economica o apparentemente privi di una logica commerciale, al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta. In tal senso, l’elusione, ponendo limiti mobili agli spazi della libertà d’impresa e negoziale del contribuente, conferisce all’autorità un potere di controllo e di ripresa fiscale fondato sul sindacato della causa in concreto dei singoli atti giuridici posti in essere dal contribuente. Viceversa, l’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73,legittima il recupero fiscale in presenza di comportamenti o fatti di evasione tesi ad occultare imponibile tramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere o incomplete, circostanze che nel caso esaminato non sussistevano.
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