Cass. civ., sez. trib., ord. interlocutoria del 16 marzo 2026, n. 5910
VIZI DELLA SENTENZA PER OMESSA NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO E ONERE DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONTUMACE INVOLONTARIO NEL TERMINE BREVE DECORRENTE DALLA NOTIFICA
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza di un titolo che si assume inesistente, perché viziato da inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del processo, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: 1) se l’omessa notifica dell’atto introduttivo di un processo tributario determini nullità o inesistenza della sentenza resa a conclusione del giudizio contumaciale; 2) nel caso in cui si concluda per il vizio di inesistenza ex art. 161, II co., c.p.c., se vi sia un onere di impugnazione da parte del contumace involontario che abbia ricevuto la notifica della sentenza ex art. 51, D. Lgs 546/92.
La Corte, qualificando la questione di massima di particolare importanza, ha ritenuto che un’interpretazione “costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata”, dovrebbe condurre ad affermare che ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’onere di responsabile attivazione incombente sulla parte che abbia ricevuto la notifica di sentenza, che assuma essere stata resa all’esito di un giudizio di cui abbia dimostrato di non avere avuto conoscenza, sia limitato all’ipotesi di nullità del titolo per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Di contro, laddove si tratti di inesistenza del titolo, per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del relativo giudizio (o per nullità radicale e insanabile per omissione di qualsivoglia contraddittorio), la parte che lamenti detta inesistenza deve poterla dedurre anche in via di eccezione, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale “tale inesistenza va rilevata d’ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un’eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione”.
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