LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE COSTITUISCE VALIDO ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE

Cass. Civ., Sez. Trib., ord. del 16 febbraio 2026, n. 3431

LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28 – TER D.P.R. N. 602/73 COSTITUISCE VALIDO ATTO INTERRUTTIVO AI SENSI DELL’ART. 2943 U.C. COD. CIV.

L’atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. non deve necessariamente consistere o contenere una richiesta o un’intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che – esplicitamente o per implicito – manifesti l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’effetto di costituirlo in mora. Pertanto, la proposta che l’Agente della Riscossione invia al contribuente ai sensi dell’art. 28 – ter d.P.R. n. 602/73, costituisce valido atto interruttivo, manifestando palesemente l’intenzione di esercitare il diritto di credito, sia pur offrendo l’alternativa di estinguerlo mediante compensazione.

Massima a cura di Pina Parisi, magistrato tributario

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