LA MOTIVAZIONE DELL’ ATTO DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE NELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Cass. Civ., Sez. Trib., ord. dell’11 aprile 2026, n. 9146

In tema di imposta di successione, può ritenersi adeguatamente assolto l’obbligo di motivazionale dell’avviso di rettifica e liquidazione del valore del bene immobile oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente, in presenza dell’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, nonché della stima tecnica allegata all’atto impositivo; senza necessità di allegare tutti gli atti utilizzati a fini comparativi.

L’ordinanza dell’11 aprile 2026, n. 9146, della V Sez. della Corte di Cassazione, rappresenta lo spunto per affrontare due importanti tematiche: la prima strettamente sostanziale, relativa alla motivazione dell’avviso di rettifica del valore del bene immobile caduto in successione; la seconda, di ordine processuale, relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero, all’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni non assorbite.

Il caso esaminato trae origine da un ricorso proposto da un contribuente, erede, avverso un avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di successione dell’Agenzia delle Entrate: l’Ufficio aveva attribuito ai compendi caduti in successione un valore considerevolmente superiore a quello dichiarato. Mentre in primo grado, il giudice aveva accolto il ricorso ritenendo non motivato l’atto impositivo, e ciò in ragione della “mancata allegazione degli atti richiamati”; in secondo grado, la CTR, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha considerato congruamente motivato l’atto: in particolare, la rideterminazione del valore del bene immobile ereditato si fondava “oltrechè sul c.d. metodo comparativo degli atti citati ma non allegati, anche su una stima sintetico-comparativa elaborata in base ai valori correnti di mercato”. Nel percorso logico-argomentativo della CTR, si sottolinea che non vi era la necessità di allegare all’avviso di rettifica gli atti utilizzati a comparazione, e ciò in quanto tali atti venivano specificamente richiamati nella relazione tecnica di stima, costituendone, in tal modo, parte integrante dell’atto stesso.

Orbene, quanto al profilo strettamente “sostanziale”, l’art. 34, comma 2-bis, del d-lgs. 346/1990 in materia di imposta di successione e donazioni richiede che: “La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.

In particolare, ai sensi dell’art. 51 del TUR, l’Ufficio può far ricorso a tre distinti criteri di rideterminazione del valore del bene immobile oggetto di dichiarazione: ovvero, il “criterio comparativo” con atti similari di trasferimenti degli ultimi tre anni (“atti di trasferimento, divisioni e perizie giudiziarie aventi a oggetto gli stessi beni, stipulati o avvenuti non oltre tre anni prima rispetto alla data dell’atto in esame”); il “criterio reddituale” con capitalizzazione del reddito netto ritraibile dagli immobili stessi; ed, infine, il “criterio residuale” relativo ad ogni altro elemento di valutazione. In particolare, in altre precedenti pronunce, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce nn. 1961/2018 e 2951/2006) ha affermato l’autonomia del c.d. criterio residuale rispetto agli altri due criteri ex art. 51, comma 3, del TUR, tale da “sorreggere” la rettifica in aumento dell’Ufficio.

Ebbene, nel caso di specie, l’attività accertativa, posta in essere dall’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta anche dai supremi giudici correttamente motivata: l’avviso era fondato non solo sul “metodo comparativo”, ma anche su una stima tecnica redatta dall’Agenzia del Territorio, allegata all’atto e tale da integrare gli elementi comparativi richiamati.

Pertanto, nessuna illegittimità dell’operato dell’Ufficio, né alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, è stata riscontrata.

Quanto, invece, al profilo “processuale”, la Cassazione accoglie il motivo relativo all’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c.: il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione, svolta col ricorso introduttivo, e riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, sulla natura dei terreni, sulla loro reale edificabilità alla luce del vincolo paesaggistico.

In conclusione, se da un lato la Suprema Corte ha considerato correttamente assolto l’obbligo motivazionale dell’Ufficio, dall’altro ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinchè quest’ultima valuti nel merito il reale impatto del vincolo paesaggistico sulla edificabilità o meno delle aree interessate, e ciò ai fini del valore imponibile.

Massima e nota a cura di Anna Moscariello, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260411/snciv@s50@a2026@n09146@tO.clean.pdf