ACCESSI DOMICILIARI: L’AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN GIUDIZIO

Cass. Civ., Sez. Trib., ord. del 22 maggio 2026, n. 15727

In tema di accessi domiciliari, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica costituisce presupposto indefettibile di legittimità dell’attività ispettiva. Il giudice tributario è tenuto a verificarne anche la legittimità sostanziale. In difetto della sua produzione gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, anche se spontaneamente consegnati dal contribuente.

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle garanzie che assistono il contribuente in caso di accesso domiciliare nell’ambito delle verifiche fiscali.

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle risultanze contenute in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso domiciliare. Il contribuente ha impugnato la decisione lamentando, tra l’altro, l’impossibilità di verificare la legittimità sostanziale dell’autorizzazione, mai prodotta in giudizio dall’Amministrazione.

Il contribuente ha impugnato la decisione di secondo grado deducendo l’omessa verifica della legittimità dell’accesso, poiché non era stata prodotta in giudizio l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica necessaria per l’esecuzione dell’attività ispettiva.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito che l’autorizzazione prevista dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 – applicabile anche alle imposte dirette in virtù del rinvio contenuto nell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 – costituisce un presupposto imprescindibile per l’accesso nei locali adibiti anche ad abitazione del contribuente, nonché nei locali destinati esclusivamente a uso abitativo.

Secondo i giudici di legittimità, l’autorizzazione non rappresenta un mero adempimento formale, ma uno strumento essenziale di tutela del diritto costituzionale all’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che la sua mancanza o illegittimità incide sulla validità dell’accesso e sull’utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti.

L’Amministrazione finanziaria, qualora intenda avvalersi degli effetti dell’autorizzazione, è tenuta a produrre in giudizio non solo il provvedimento del Procuratore della Repubblica, ma anche la richiesta su cui esso si fonda, così da consentire un effettivo controllo giudiziale sui presupposti di legge. In difetto, risulta preclusa la verifica della legittimità dell’accesso e degli atti conseguenti.

Il giudice tributario, a sua volta, non può limitarsi a una verifica meramente formale dell’esistenza dell’autorizzazione, ma ha il potere-dovere di sindacarne la legittimità, verificando la sussistenza dei gravi indizi richiesti dalla legge e la correttezza giuridica dell’apprezzamento dell’autorità che l’ha emessa. Il controllo è funzionale a garantire l’effettività della tutela del contribuente e il rispetto delle garanzie poste a presidio dell’inviolabilità del domicilio.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui la documentazione acquisita nel corso di un accesso domiciliare illegittimo non può essere utilizzata dall’Amministrazione finanziaria, anche quando sia stata consegnata spontaneamente dal contribuente e in assenza di una espressa previsione normativa di inutilizzabilità.

La decisione si inserisce nel solco delle più recenti indicazioni della giurisprudenza europea. La Corte richiama infatti i principi affermati dalla CEDU nella sentenza del 6 febbraio 2025, caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, con la quale è stata rilevata l’insufficienza delle garanzie interne in materia di verifiche fiscali rispetto all’art. 8 CEDU.

Pur riguardando principalmente gli accessi presso locali commerciali e professionali, la Corte EDU ha evidenziato che, con riferimento alle abitazioni private, l’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede garanzie rafforzate, subordinando l’accesso alla presenza di gravi indizi e all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, ribadendo che la documentazione acquisita mediante accesso domiciliare illegittimo non può essere utilizzata ai fini dell’accertamento tributario.

Tirando le fila, la pronuncia conferma che il rispetto delle garanzie previste per l’accesso domiciliare costituisce una condizione essenziale di legittimità dell’attività istruttoria e degli atti impositivi che ne derivano.

Massima e nota a cura di Ginevra Iacobelli, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260522/snciv@s50@a2026@n15727@tO.clean.pdf