ADESIONE ALLA PROCEDURA DI “ROTTAMAZIONE QUATER”

Cass. civile, SS. UU. Civili, sentenza del 13 marzo 2026 n. 5889

L’ADESIONE ALLA PROCEDURA DI “ROTTAMAZIONE QUATER” – ANCHE PER DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SI ESTENDE AI COOBBLIGATI, SENZA LA NECESSITÀ DI ATTENDERE IL PAGAMENTO INTEGRALE

L’istituto della rottamazione ha una chiara finalità deflattiva del contenzioso, motivo per il quale l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza col versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore, dell’ADER, ovvero dell’ente impositore, della dichiarazione con la quale il contribuente assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella stessa.

La procedura di definizione agevolata può riguardare anche debiti di natura non tributaria, purché rientranti nel concetto di “entrate dello Stato”.

Nel caso di solidarietà passiva per il debito oggetto di riscossione coattiva, la rottamazione della cartella esattoriale produce i suoi effetti sostanziali e processuali anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5889 del 13 marzo 2026, si è pronunciata su tre questioni di fondamentale rilevanza in tema di contenzioso per il recupero di crediti non tributari.

La prima questione affrontata attiene agli effetti processuali dell’adesione alla procedura di “rottamazione quater”.

In merito alla stessa si erano sviluppati tre distinti orientamenti che hanno determinato il necessario intervento delle SS.UU.:

  1. secondo una prima tesi, solo all’esito dell’integrale pagamento del debito (ovvero al termine ultimo dello stesso) il giudice avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; pertanto, a seguito dell’adesione alla rottamazione, il giudizio in corso doveva essere sospeso;
  2. per un secondo orientamento, invece, i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero stati ostativi all’estinzione immediata del processo, la quale si sarebbe perfeziona già col deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione relativa al numero, all’ammontare e alle scadenze delle rate;
  3. un terzo indirizzo, infine, ha ritenuto che l’adesione alla procedura di rottamazione non avrebbe comportato né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata del giudizio, bensì il venir meno dell’interesse del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., con conseguente pronuncia d’inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione.

Il contrasto giurisprudenziale evidenziato prende le mosse da una poco chiara normativa. Infatti, secondo quanto stabilito nell’art. 1 comma 236 della l. 197/2022 “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

Tale disposizione, data la sua complessità, ha determinato l’esigenza di un intervento chiarificatore, motivo per il quale è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore.

Orbene, secondo quanto stabilito dall’art. 12 bis D.L. 17/06/2025, n. 84 “1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Le SS. UU., prendendo le mosse da tale intervento chiarificatore, hanno aderito al secondo degli orientamenti su esposti; pertanto, vi è estinzione immediata delle liti fiscali sub iudice con il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto.

Tale soluzione appare in armonia con l’evidente finalità principale della disciplina, ossia quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli obiettivi assunti nel PNRR e nel Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR e trova origine e giustificazione nella situazione critica dello stato del contenzioso tributario.

La seconda questione affrontata dal Supremo Consesso attiene all’estensione della procedura di rottamazione anche ai carichi non tributari per i quali, tuttavia, si procede mediante iscrizione a ruolo, purché si discorra di “entrate dello Stato”, come avviene, nel caso oggetto del giudizio riguardante il recupero dei crediti nascenti da finanziamenti erogati a titolo di sostegno pubblico.

La terza ed ultima questione affrontata dalle SS.UU. concerne l’estensione dell’estinzione del processo ai co-obbligati in solido.

A tal uopo, la Corte di Cassazione ricorda che nella fattispecie di co-responsabilità solidale passiva, ex art. 1292 c.c., la pluralità soggettiva del vincolo si correla ad un identico fatto generatore dell’obbligazione e ad un’identica prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Anche il caso specifico rimesso alla Corte presenta l’unicità causale del rapporto debitorio e l’identità di prestazione, in quanto il debito dei co-obbligati scaturisce dalla fidejussione congiuntamente prestata, ex art. 1946 c.c., per il medesimo debito principale.

Si ricorda che, in ambito tributario, la fattispecie di solidarietà passiva si riscontra quando, per legge, il presupposto impositivo si produce unitariamente nei confronti di più contribuenti tenuti al pagamento. Da ciò discende, dunque, che l’avvenuta definizione, da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata debba produrre effetto liberatorio anche nei confronti di altro co-obbligato nonostante costui non abbia aderito a tale procedura.

Siffatta conclusione risponde all’esigenza di chiudere celermente i rapporti pendenti e le azioni di recupero, così da agevolare l’introito dei crediti erariali (anche se in misura ridotta) ed estinguere i processi eventualmente pendenti; finalità che verrebbe chiaramente frustrata qualora la definizione del debito da parte di un co-obbligato lasciasse intatto ed ancora contendibile il rapporto impositivo nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo.

Sul punto si era già espressa precedentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza. n. 27020/24, secondo cui “la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente”.

Orbene, una volta stabilito dal legislatore che nella ‘rottamazione’ la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, è giocoforza dedurre che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell’ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno del rapporto di regresso, ex art. 1299 c.c., senza più poter impegnare l’amministrazione finanziaria.

Massima e commento a cura di Maria Casillo, magistrato tributario.

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260316/snciv@sU0@a2026@n05889@tS.clean.pdf