DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRACONTABILI AI SOCI DI SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA

Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. del 13 maggio 2026, n. 13917

In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non risultano mutate per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell’art. 11 delle preleggi.

La sentenza in esame ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, può desumere il reddito in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, in caso di:

  • prolungata, insostenibile ed inverosimile gestione antieconomica
  • incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta
  • sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento

e che incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.

L’eventuale abbattimento operato dal giudice non è contestabile laddove sia supportato da una motivazione effettiva, chiara e logica, che esclude lo sconfinamento nell’esercizio di un potere meramente equitativo e laddove il contribuente ometta di allegare la ricorrenza di ulteriori elementi di valutazione, atti a sostenere una più ampia misura dell’abbattimento.

Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società (sia di persone sia di capitali), senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario. La ristrettezza della base partecipativa implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà, nonché un elevato grado di compartecipazione e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utile extrabilancio e non è necessario che in seno al ridotto numero di soci corra un rapporto di “complicità”, identificantesi, alla stregua di una sorta di “pactum sceleris“, con un’effettiva concorsualità sul modello di penalistico del concorso di persone (art. 110 cod. pen.). Resta ferma la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società.

La ripartizione del maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica, inoltre, la perdita del beneficio della più mite imposizione degli utili societari, ex 47 TUIR, che trova applicazione esclusivamente in caso di redditi regolarmente dichiarati; talché l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 81 e seguenti TUIR, diviene in ultima analisi un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’art. 5 TUIR e di cui agli artt. 115 e 116 TUIR e soggiace all’ordinario meccanismo imputativo, in misura intera e non ridotta.

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260513/snciv@s50@a2026@n13917@tS.clean.pdf