Cass. Civ., Sez. Trib., ord. del 13 aprile 2026, n. 9347
In tema di imposta unica sulle scommesse, il metodo ordinario previsto dall’art.1 comma 945, della l.208/2015 fondato sul margine effettivo realizzato attraverso lo svolgimento delle attività di scommessa, (giocate meno vincite) trova applicazione anche nei confronti degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, a condizione che sia data prova contabile, coerente e completa, delle vincite corrisposte e dei costi sostenuti.
Con la pronuncia in commento , la Suprema Corte, ha sancito che anche gli operatori esteri – nel caso in oggetto Stanleybet Malta Limited- laddove esercitino una attività in modo regolare e verificabile possono usufruire del metodo di calcolo effettivo dell’imposta, superando l’orientamento che sottoponeva automaticamente tali soggetti al metodo c.d. Induttivo previsto dall’art.1 comma 644, lett g della l. 190 del 2014, in ossequio al quale l’imponibile coinciderebbe con il triplo della media della raccolta provinciale.
Tale determinazione forfettaria ha natura di presunzione iuris tantum, pertanto il contribuente può sempre fornire gli elementi probatori utili a ricostruire l’entità effettiva degli eventi oggetto di scommessa.
In particolare, alla base dell’incedere argomentativo della Corte vi è la valorizzazione dei principi di neutralità e proporzionalità sanciti a livello europeo nonchè la non essenzialità, ai fini dell’applicazione dell’art.1 comma 945 della l.208 del 2015 del collegamento al totalizzatore nazionale.
Già in precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. N.3052 del 2025) la Corte ha precisato che l’art.1 , comma 644, lett. G), l.n. 190 del 2014, che si limita a stabilire i criteri di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta unica ove la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, non ha natura sanzionatoria, nè determina alcuna irragionevolezza nel trattamento impositivo, posto che proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale osta, in linea generale, ad una valutazione analitica dell’attività svolta. Tale previsione, tuttavia, ha natura di presunzione relativa e pertanto risulta superabile dal contribuente che riesca a fornire la prova effettiva delle giocate effettuate e delle vincite corrisposte nel rispetto del principio di capacità contributiva.
Massima e nota a cura di Marialaura Franchinii, magistrato tributario
È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale all’ordinanza
