Cass. Civ., Sez. Trib., ord. del 3 marzo 2026 n. 4743
Nelle società cd. “a ristretta base”, il legame famigliare fra i soci costituisce elemento indiziario idoneo a desumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari; ne consegue, da un lato, la possibilità dell’Ufficio di riferire alla società le operazioni rilevate mediante indagini finanziarie sui conti dei soci e, dall’altro lato, l’onere della società di dimostrare l’estraneità delle operazioni all’attività di impresa. Né sussiste, in simili casi, alcun obbligo di mitigare il divieto di doppia imposizione, trattandosi di utili ottenuti in evasione d’imposta, giacché mai contabilizzati né dichiarati dalla società.
La sentenza affronta il delicato tema delle indagini finanziarie sui conti correnti dei soci di società “a ristretta base sociale”, per tali intendendosi le società di capitali con limitata compagine sociale, spesso composta da soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità.
Come è noto, la disciplina in materia di accertamento (artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972) consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare richieste a operatori finanziari di qualsiasi genere in possesso di informazioni relative alle movimentazioni finanziarie riconducibili al contribuente. Non vi è dubbio che, in linea di principio, tali poteri istruttori siano riferiti unicamente ai rapporti intestati al contribuente sottoposto a controllo. Tuttavia, tanto la giurisprudenza quanto la prassi amministrativa sono ormai granitiche nel ritenere possibile – pur in assenza di espresso riferimento normativo – l’estensione delle indagini finanziarie anche a rapporti intestati a soggetti terzi, formalmente distinti dal contribuente, che presentino con quest’ultimo legami familiari o commerciali tali da rinvenire una sostanziale sovrapposizione di interessi. Ciò accade frequentemente sia nel caso di accertamento su persone fisiche, lavoratori autonomi o imprenditori individuali, sia nel caso di società cd. “a ristretta base sociale”, ove il ridotto numero dei soci e le relazioni che li legano agevolano la commistione fra interessi personali e sociali.
La sentenza non innova rispetto a quanto sopra esposto, ma prende posizione in merito al riparto dell’onere della prova nel caso di indagini esperite nei confronti di terzi, oltre a ribadire il principio secondo cui non sussiste alcun obbligo in capo al Fisco di informare preventivamente l’intestatario del rapporto quando questi differisca dal contribuente che subisce l’accertamento.
Con l’ordinanza in commento, la Corte aderisce all’orientamento meno garantista, che ritiene il legame famigliare dei soci un elemento sufficiente a porre l’onere della prova contraria in capo al contribuente. Si ritiene, dunque, che la natura dei rapporti fra i soci costituisca un indizio idoneo, sotto i profili della gravità, precisione e concordanza, a inferire, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la riconducibilità delle movimentazioni a operazioni fiscalmente rilevanti poste in essere dalla società. A carico del contribuente si colloca, pertanto, l’onere di giustificare tali movimentazioni, dimostrandone l’estraneità all’attività d’impresa.
A tale orientamento se ne contrappone un altro, invero avallato anche dagli uffici finanziari (v. Circ. Ag. Entrate 32/E/2006), secondo cui l’estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi impone agli accertatori la dimostrazione della sostanziale imputabilità delle operazioni economiche al contribuente. Non è, dunque, sufficiente rilevare il mero il vincolo famigliare all’interno della compagine sociale per ritenere soddisfatto l’onere della prova; al contrario, occorre che l’Ufficio rilevi elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione, l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili) idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità delle movimentazioni alla società sottoposta ad accertamento (v. Cass. Civ., Sez. Trib., n. 7403/2025 e Cass. Civ., Sez. Trib., n. 24747/2023).
Massima e nota a cura di Giulia Pagliani, magistrato tributario
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