IL CONTROLLO ex ART. 3, COMMA 4 TER, D.LGS. 8 AGOSTO 1990, N. 246 RIVESTE CARATTERE OGGETTIVO

Cass. civ., sez. trib., ord. del 21 marzo 2026, n. 6799

L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 8 agosto 1990, n. 246 non può essere riconosciuta laddove non venga assicurato, nell’ambito di un passaggio generazionale, il controllo societario ex art. 2359 c.c., anche nell’ipotesi in cui lo statuto della s.r.l. imponga che ogni decisione debba essere assunta con unanimità dei voti dei soci.

In materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, sicché non è consentito ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. L’agevolazione riconosciuta dall’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 8 agosto 1990, n. 246 intende garantire la continuità dell’iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ovvero la sopravvivenza di una “istituzione” in grado di produrre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un’iniziativa imprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali e riveste carattere oggettivo. Nella fattispecie, la divisione delle quote tra gli assegnatari, nella misura del 50% non permette singolarmente a nessuno di essi di esercitare il controllo societario, tanto è vero che l’art. 20 dello statuto societario esige, per le decisioni che interessano la società, l’unanimità dei voti, il che dimostra che il ricorrente non ha il controllo societario, dovendo necessariamente ottenere anche il voto favorevole dell’altro socio. La clausola statutaria esprime dunque, nella sostanza, un potere di veto che è cosa ben diversa dalla nozione di controllo codicisticamente intesa.

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