Cass., Civ., Sez. Trib., ord. del 17 febbraio 2026, n. 3588
L’annullamento in autotutela, disposto dall’amministrazione finanziaria in corso di causa, non esonera in automatico l’ente impositore dal pagamento delle spese processuali: alla pronuncia del giudice tributario di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non consegue “automaticamente” la compensazione delle spese del giudizio.
Con l’ordinanza n. 3588 del 17 febbraio u.s., la quinta sezione della Cassazione civile ribadisce il proprio consolidato orientamento in merito ai presupposti per l’eventuale compensazione delle spese processuali nel contenzioso tributario, in particolare laddove il giudizio venga definito “in rito” con una sentenza di estinzione del relativo giudizio per c.d. “cessata materia del contendere”. Conformemente all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario la cessazione della materia del contendere ricorre, altresì, ove l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria venga annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria in pendenza del giudizio.
Com’è noto, sotto il profilo sostanziale il legislatore con il d.lgs.30-12-2023, n. 219 ha introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies in materia di Statuto dei diritti del contribuente: da un lato, con la prima delle succitate disposizioni, vengono disciplinate le ipotesi di c.d. “autotutela obbligatoria”, mentre con la seconda, viene contemplato l’esercizio del potere di “autotutela facoltativa”; e ciò tanto in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario, quanto di una reciproca collaborazione dei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e contribuente.
Ebbene, quanto agli aspetti processuali, fermo il principio generale della soccombenza in forza del quale la parte vittoriosa deve vedersi riconosciuta la refusione delle spese sostenute per l’instaurazione del giudizio, con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha nuovamente affermato che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156/2015,vigente ratione temporis, le ipotesi che legittimano una statuizione del giudice tributario di compensazione delle spese di lite sono quelle precipuamente individuate dalla summenzionata disposizione: ovvero, di c.d. soccombenza reciproca; nonché, di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dalla CTP affermando, in particolare, che, “in caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, il giudice tributario può, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, procedere alla compensazione delle spese sulla base di una valutazione complessiva della lite”.
Alla luce dei suesposti principi, nel caso di specie, la Cassazione ha ribadito che all’eliminazione dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione finanziaria in pendenza di giudizio, in difetto di accordo sulle spese di lite, consegue una valutazione del giudice circa l’esito virtuale della controversia, in termini di c.d. “soccombenza virtuale”, salvo la mancanza di una “manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione”, come affermato in altre occasioni (ved. Cass. civ., sez. trib., n. 18459/2023).
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, in tema di riparto delle spese processuali, non può dirsi realizzata la fattispecie ex art. 15, comma 2, del d.lgs.n.546 del 1999 di “gravi ed eccezionali ragioni” in presenza di “un generico ed imprecisato contrasto giurisprudenziale inerente all’ammissibilità del ricorso originario del contribuente”, né in caso di annullamento in autotutela dell’atto in corso di giudizio “in assenza di ulteriori elementi giustificativi”.
Invero, si sottolinea che tale condotta dell’amministrazione ha reso necessario da parte del contribuente l’attivazione del contenzioso per l’esercizio del proprio diritto di difesa.
Viene, in tal modo, ribadita l’eccezionalità della compensazione delle spese processuali: tale statuizione presuppone una motivazione puntuale e riscontrabile, nel rispetto dei principi costituzionali di difesa ex art. 24 Cost., di “giusto processo”, di “responsabilità per le spese del giudizio, nonché, di “collaborazione e buona fede” dei rapporti tra Fisco e contribuente.
Massima e nota a cura di Anna Moscariello, magistrato tributario
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