Cass. civ., sez. trib., ord. del 25 gennaio 2026, n. 1646
L’INTRODUZIONE DEL COMMA 5 – BIS DELL’ART. 7 D. LGS. N. 546/92 NON MUTA IL REGIME PROBATORIO IN CASO DI PRESUNZIONE DI ATTRIBUZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione giurisprudenziale – semplice – di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, e determina un’inversione dell’onere della prova facendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione; tale principio conserva valore anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546 del 1992, che non comporta un’inversione della ripartizione dell’onere della prova, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. Detta prova contraria può essere data dai soci non solo con la dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonati o reinvestiti, documentando il percorso dei proventi sociali extracontabili, ma anche con quella che i maggiori ricavi non siano stati realizzati o che degli stessi si sia appropriato altro soggetto.
Massima a cura di Pina Parisi, magistrato tributario
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