PEC INVALIDA: ONERE PROBATORIO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Cass. civ., Sez. V, ord. del 17 Maggio 2026, n. 14584

In caso di notifiche a mezzo pec, eseguite ai sensi dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7-quater, comma 6, D.L. n. 193 del 2016), sebbene, ai fini della validità, non sia necessaria la prova della ricezione della cd. raccomandata informativa (che non ne condiziona, neppure il perfezionamento che avviene, in casi di casella postale satura o di invalidità o inattività dell’indirizzo di posta elettronica certificata, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito di InfoCamere Scpa, v. Cass., 17/01/2025, n. 13132) è necessaria, comunque, la prova della sua spedizione, il cui onere, in caso di contestazioni da parte del contribuente, grava sull’amministrazione finanziaria.

La pronuncia in esame ha affrontato la questione delle conseguenze derivanti dall’esito negativo della notificazione dovuto a indirizzo Pec non valido.

Il nodo centrale ha riguardato l’interpretazione dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis alla vicenda.

La norma prevedeva che qualora la PEC risultasse invalida o inattiva, la notificazione dovesse essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere, con pubblicazione dell’avviso per quindici giorni. La disposizione stabiliva inoltre che l’ufficio desse notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata.

Il problema consisteva nello stabilire quale fosse il valore di tale raccomandata informativa. In particolare, occorreva chiarire se l’Amministrazione fosse tenuta a dimostrarne la ricezione da parte del contribuente oppure se fosse sufficiente dimostrarne la spedizione.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo gravante sull’Amministrazione riguarda la spedizione della raccomandata informativa, non è invece richiesta la prova della sua effettiva ricezione, non assumendo quest’ultima alcuna incidenza sulla validità o sul perfezionamento della notificazione.

La distinzione assume rilievo sul piano dell’onere probatorio: non può pretendersi dal contribuente la dimostrazione di un fatto negativo, quale la mancata ricezione della comunicazione, mentre spetta all’Amministrazione dimostrare di avere adempiuto all’obbligo posto a suo carico dalla legge, ossia la spedizione della raccomandata.

La soluzione della controversia appare equilibrata, perché impedisce che l’Amministrazione possa considerare irrilevante la raccomandata informativa, ma allo stesso tempo evita che l’inefficienza o l’inattività del destinatario impediscano indefinitamente all’Amministrazione di esercitare la propria pretesa.

Infine, merita di essere evidenziato un ulteriore profilo riguardante la successione delle disposizioni normative.

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda notificazioni effettuate nel 2019. Deve quindi essere applicata la disciplina allora vigente, contenuta nell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016.

È importante, tuttavia, precisare che tale disciplina non rappresenta più il testo normativo attualmente vigente. Infatti, il legislatore è successivamente intervenuto sulla materia e la disciplina delle notificazioni al domicilio digitale è oggi contenuta nell’art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973, che ha ampliato la portata della disciplina delle notificazioni al domicilio digitale a una più ampia categoria di destinatari.

Tuttavia, la procedura di deposito e pubblicazione presso InfoCamere e l’invio della lettera raccomandata nel caso in cui la pec del destinatario sia satura o l’indirizzo sia invalido, è ancora prevista per i soggetti di cui al comma 1, lett. b), ossia alle imprese individuali o societarie e ai professionisti i cui indirizzi digitali risultano dall’INI-PEC. Per tali soggetti, in caso di domicilio digitale saturo, non valido o inattivo, il nuovo art. 60-ter mantiene sostanzialmente il meccanismo già previsto dalla disciplina previgente. Per gli altri destinatari, invece, l’esito negativo della notificazione digitale comporta l’applicazione delle ordinarie modalità di notificazione.

Ne consegue che, con riferimento alle imprese e ai professionisti, è da ritenere che resti attuale anche il principio affermato dalla giurisprudenza con la pronuncia in esame in ordine alla raccomandata informativa: l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, in caso di contestazione, di avere provveduto alla sua spedizione e non anche la ricezione della stessa.

Massima e nota a cura di Ilenia Leone, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale all’ordinanza:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260517/snciv@s50@a2026@n14584@tO.clean.pdf