LA PRECLUSIONE PROBATORIA EX ART. 32 DEL D.P.R. 600/1973

Cass. Civ, Sez. Trib, ord. del 22 aprile 2026, n. 10722

In tema di accertamento bancario, la preclusione all’utilizzo in giudizio della documentazione non esibita in sede amministrativa ai sensi dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale dell’Ufficio, corredato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; la produzione tardiva è comunque consentita, ex quinto comma, ove il contribuente alleghi in modo chiaro ed esplicito, nel ricorso introduttivo, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, potendo tale causa ricomprendere anche ostacoli non riconducibili alla sua sfera di controllo e non soltanto ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.

La Corte evidenzia che, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 32, la preclusione probatoria assume rilievo soprattutto in presenza di condotte prettamente dolose. Nel caso de quo, non essendo stato dimostrato un comportamento doloso del contribuente (un avvocato) e potendo la difficoltà di esibizione dipendere anche dalla corposità della documentazione richiesta rispetto al tempo disponibile, la soluzione adottata dal giudice di merito – che aveva escluso la preclusione probatoria – è stata ritenuta immune da censure. 

Massima e nota a cura di Luisa La Quatra, magistrato tributario

È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260422/snciv@s50@a2026@n10722@tO.clean.pdf