Cass. civ, SS. UU., sent. del 18 marzo 2026, n. 6474
IL RAPPORTO TRA NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE, SECONDO LE RECENTI SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Con la sentenza n. 6474 del 2026, le Sezioni Uniti Civili sono intervenute per sciogliere un annoso nodo ermeneutico, formatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine “all’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione ai fini dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione”.
Due le chiavi interpretative contrappostesi sul punto.
Da un lato, un orientamento alla stregua del quale, in conformità al disposto degli articoli 2943 co. 1 e 2945 co. 2 c.c., la nullità della notificazione non consente all’atto introduttivo del giudizio di interrompere la prescrizione (e di produrre, pertanto, il consequenziale effetto sospensivo della prescrizione sino al giudicato).
Secondo tale lettura, un’ipotetica successiva sanatoria della notificazione non produrrebbe effetto retroattivo ma un mero effetto ex nunc.
In tal senso deporrebbero sia l’art. 2943, primo comma, c.c., (che, statuendo che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, introdurrebbe “un’innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia”) che l’art. 291, primo comma, c.p.c.
Tale ultima disposizione, difatti, espressamente prevedendo che la rinnovazione della viziata notifica impedisce la decadenza, escluderebbe, a contrario, l’istituto della prescrizione.
Secondo altra impostazione, il dettato dell’art. 2945 c.c. (secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio) risulterebbe derogato solo nell’ipotesi di estinzione del processo e non, nei diversi casi, in cui il processo si concluda tramite la risoluzione di mere questi pregiudiziali. Deve, secondo tale lettura, riconoscersi effetto interruttivo alla domanda giudiziale ancorché dalla stessa discenda una sentenza che dichiari la mera nullità della notificazione della citazione.
Appare interessante come le S.U., dopo un excursus sulle pronunce, di impronta sostanzialista, n. 24822/15 e 14916/2016 (rispettivamente in materia di scissione degli effetti soggettivi e di confine tra nullità ed inesistenza della notificazione), si avvii verso le proprie conclusioni, traendo spunto proprio dalla ratio posta alla base della prescrizione. La prescrizione viene delineata come istituto di bilanciamento, a tutela della certezza del diritto, o, rectius, della “certezza del tempo di esercitabilità del diritto”: un istituto che del diritto crea il limite, costituendo uno strumento di tutela per il c.d. soggetto passivo.
E le S.U., condividendo quanto propugnato dalla dottrina maggioritaria, rinvengono questo punto di equilibrio in una lettura estensiva dell’art. 291 c.p.c., sostenendo che la sanatoria ivi prevista sia da estendere a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, in conformità con l’ampio tenore della norma.
Dall’art. 291 c.p.c., secondo le S.U., emerge il favor per chi agisce a tutela della titolarità dei diritti sostanziali, una titolarità “non formalistica”, che rinviene, tuttavia, limite e bilanciamento nel potere del destinatario della notificazione di dimostrare la colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
Da qui, la massima, “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
Massima e nota a cura di Chiara Carastro, magistrato tributario
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