Cass. civ, sez. V, ord. del 1 agosto 2026, n. 24373
L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla l. n. 130/2022, ha natura sostanziale e non interpretativa; ne consegue che la disposizione non ha efficacia retroattiva e trova applicazione ai soli giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022.
La pronuncia in esame si segnala per avere ribadito, in modo netto, i limiti temporali di applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione della nuova regola in materia di onere della prova, la Corte ne esclude l’applicabilità al caso concreto, rilevando che il giudizio era già pendente alla data della sua entrata in vigore.
Il passaggio centrale dell’ordinanza è quello in cui la Cassazione, richiamando il precedente orientamento di legittimità, afferma che la disposizione «ha chiaramente natura sostanziale» e che, «senza alcuna valenza interpretativa», «non ha efficacia retroattiva».
Da ciò deriva la conclusione secondo cui il comma 5-bis «si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022».
La decisione assume rilievo anche perché si inserisce nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che, già con Cass. n. 2746/2024, aveva escluso che la novella avesse introdotto un diverso criterio di riparto dell’onere probatorio o inciso sul regime delle presunzioni, ritenendo piuttosto che essa avesse positivizzato principi già presenti nel sistema. In tale prospettiva, l’interesse della pronuncia non risiede nel contenuto della regola probatoria, quanto nella qualificazione della stessa come norma sostanziale, dalla quale la Corte fa discendere la conseguenza della sua irretroattività.
Massima e nota a cura di Luisa La Quatra, magistrato tributario
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