Cass. Civ., Sez. Trib., ord. dell’11 maggio 2026, n. 13651
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
Con l’ordinanza interlocutoria in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a valutare la questione relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno.
Preliminarmente, l’art. 124 disp. att. c.p.c. chiarisce che «A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice».
La questione, allora, è se la certificazione di cui all’articolo 124 richiamato sia condizione indispensabile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato oppure se la prova di tale circostanza fattuale sia libera.
Ancora, e di conseguenza, quale sia la parte su cui grava l’onere della prova e, preliminarmente, se l’eccezione di giudicato esterno abbia natura di eccezione in senso stretto o possa (rectius, debba) essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Sulle questioni richiamate l’ordinanza di rimessione evidenzia l’esistenza di taluni contrastanti interpretativi, di massima riconducibili a due orientamenti:
- il primo, secondo cui è onere della parte che eccepisce l’esistenza di un giudicato esterno, considerando l’attestazione del cancelliere mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all’interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull’effettivo passaggio in giudicato. Con la conseguenza che, «laddove manchi la suddetta certificazione, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che ne attesti con certezza l’incontrovertibilità.
- per orientamento contrapposto, invece, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio in quanto corrisponde ad “un preciso interesse pubblico”, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto.
Nel dettaglio, nel solco del primo orientamento, invero, si distingue un orientamento minoritario (Cass., sez. L, 19/08/1987, n. 6952; Cass., sez. 1, 20/02/1998, n. 1833), secondo cui la parte che eccepisce la preclusione del giudicato esterno assolve l’onere probatorio a suo carico mediante l’allegazione della sentenza, mentre grava sulla controparte, che eccepisce la pendenza del giudizio d’impugnazione contro detta decisione, l’onere di dare adeguata dimostrazione di tale fatto impeditivo, producendo idonea certificazione della cancelleria›.
Nondimeno, per orientamento tradizionale, invece, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova della relativa formazione, producendo la sentenza e corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.” (ex multis, Cass., sez. 2, 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass., sez. L, 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644).
Per giurisprudenza tradizionale, quindi, l’attestazione del cancelliere è mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all’interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull’effettivo passaggio in giudicato. Con la conseguenza che, «laddove manchi la suddetta certificazione, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che ne attesti con certezza l’incontrovertibilità».
Indirizzo intermedio, invece assume, che «la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l’onere di allegazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato eccepito (cfr. Cass., sez. 1, 01/03/2018, n. 4803).
Per orientamento contrapposto, invece, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., “dovendosi ritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere di tenerne conto o meno, ma corrisponda ad “un preciso interesse pubblico”, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto”. Per queste ragioni il giudice sarebbe, dunque, libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere.
In tal senso, l’ordinanza richiama, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la certificazione ex art. 124 disp. att. ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato, ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile non avendo valore di prova legale esclusiva, concludendo che «il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto», pure acquisendo d’ufficio l’idonea documentazione. (Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1464).
Massima e nota a cura di Ginevra Iacobelli, magistrato tributario
È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale alla sentenza
