Cass. Civ., Sez. V, Ord. del 23 luglio 2026, n. 23905
Nel processo tributario la nullità della cartella per omessa notificazione dell’atto presupposto non è rilevabile d’ufficio dal giudice se non sia stata specificamente dedotta con il ricorso introduttivo o ritualmente introdotta mediante motivi aggiunti nei termini di legge. La successiva prospettazione della questione con memorie illustrative non vale a sanare il difetto di tempestiva allegazione, poiché tali memorie non possono essere utilizzate per introdurre nuove censure estranee al thema decidendum originario.
La pronuncia in esame trae origine dalla notifica, da parte dell’Agente della riscossione, di una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di liquidazione collegato alla registrazione di una sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento di un compendio immobiliare. La società contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario di primo grado, articolando inizialmente censure di carattere formale e profili di merito connessi alla vicenda civilistica, ma senza formulare in modo espresso e autonomo il vizio di mancata notifica dell’atto presupposto.
Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo infondata la pretesa nel merito, pur dando atto che l’avviso di liquidazione non risultava ritualmente notificato alla contribuente. In appello, invece, il gravame veniva accolto, valorizzando il difetto di previa notifica dell’avviso di liquidazione e ritenendo illegittima la cartella impugnata. È su questo punto che interviene la Cassazione, censurando la decisione di merito per avere dato rilievo a una questione non tempestivamente devoluta.
Il passaggio più significativo della decisione riguarda il rapporto tra il regime di impugnazione degli atti tributari e la deduzione del vizio derivante dall’omessa notificazione dell’atto prodromico. La Corte ribadisce che, nel perimetro dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato consente sì l’impugnazione unitaria, ma soltanto a condizione che il contribuente deduca in modo espresso il vizio dell’atto presupposto o lo impugni cumulativamente. Non basta, dunque, contestare il merito della pretesa o limitarsi a difese indirette: occorre una specifica allegazione del vizio di notifica, nei tempi e nelle forme del processo tributario.
Particolarmente utile, anche sul piano sistematico, è il chiarimento sul tema delle memorie. La Corte valorizza il dato per cui la contribuente aveva ammesso di avere sollevato la questione solo dopo le difese e le produzioni dell’Ufficio, attraverso memorie illustrative, senza però proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 546/1992. In ciò risiede il punto decisivo: le memorie illustrative servono a illustrare e sviluppare censure già ritualmente proposte, non a introdurne di nuove. Ammettere il contrario significherebbe alterare il contraddittorio e ampliare indebitamente il thema decidendum oltre i limiti fissati dal ricorso introduttivo e dall’eventuale tempestiva integrazione processuale.
Massima e nota a cura di Luisa La Quatra, magistrato tributario
È disponibile di seguito il collegamento ipertestuale all’ordinanza
