Corte Cost., sent. del 24 luglio 2026, n. 153
La Corte Costituzionale offrendo una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui non prevedono l’esenzione dall’IRAP delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione.
L’art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021 ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, artistica o professionale.
Ai fini dell’applicazione del tributo alle associazioni professionali, l’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986, richiamato dall’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, attribuisce rilievo all’«esercizio in forma associata» dell’attività.
Non è, pertanto, sufficiente la mera costituzione di un’associazione professionale, essendo necessario che, nell’ambito di essa, l’attività professionale sia effettivamente svolta in comune dai professionisti associati. Qualora, invece, l’attività sia svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche e non all’associazione, con conseguente esclusione dall’IRAP.
Il presupposto dell’imposizione ricorre, dunque, quando si verifica un fenomeno di «spersonalizzazione» dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile al soggetto collettivo. Il requisito dell’effettivo esercizio in forma associata, necessario ai fini dell’equiparazione dell’associazione professionale alla società semplice e della sua configurabilità quale autonomo soggetto d’imposta, deve essere dimostrato dall’amministrazione finanziaria.
La medesima regola opera qualora, nell’ambito della stessa associazione professionale, l’attività sia svolta in parte individualmente e in parte in forma associata: il reddito derivante esclusivamente dall’attività personale dei singoli associati non è assoggettato a IRAP, purché adeguatamente separato da quello prodotto mediante l’organizzazione associativa.
Con specifico riferimento alle associazioni tra notai, la Corte rileva che esse, di regola, difettano del requisito dell’effettivo esercizio in forma associata dell’attività. L’associazione costituita ai sensi dell’art. 82 della legge notarile assume infatti, normalmente, un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza interferire con l’attività notarile, che conserva carattere personale. Ne consegue che, in assenza di un effettivo esercizio associato della professione, l’associazione notarile non costituisce un autonomo soggetto d’imposta ai fini IRAP.
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https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/153
