Cass. Civ., Sez. 3, ord. del 21 maggio 2026, n. 21061
La responsabilità del professionista non può essere esclusa sulla base della dichiarazione di essersi limitato a contabilizzare i dati ricevuti in considerazione della qualifica professionale del cliente e delle sue competenze, poiché le competenze tributarie inerenti alla formazione del reddito sono proprie del consulente fiscale incaricato, tenuto ad un comportamento conforme alla diligenza qualificata richiesta dall’incarico, comprensiva del rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.
La sentenza in commento si inserisce in un filone recente sulla responsabilità del commercialista ed in generale del consulente fiscale. Il caso di specie si origina da un avviso di accertamento, seguito da ravvedimento operoso, nei confronti di un notaio il quale ha chiamato in causa il proprio commercialista, adducendo come l’erroneo trattamento fiscale fosse ad esso imputabile interamente, chiedendo il risarcimento del danno pari alle somme versate all’Amministrazione finanziaria. Nel corso degli anni il notaio aveva affidato parte delle proprie attività professionali a collaboratori esterni, i quali emettevano fatture soggette ad IVA. Tali costi venivano addebitati nuovamente ai clienti come spese anticipate, escluse da IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972. A seguito della verifica fiscale, la Guardia di Finanza contestava tale modalità di fatturazione, ritenendo che questi costi non potessero beneficiare del regime di esclusione e dovessero invece ritenersi imponibili IVA.
Come mostrato in precedenti pronunce, la Suprema Corte ha mostrato spiccata sensibilità rispetto alla tematica della diligenza a cui è chiamato il consulente fiscale, delineando un perimetro sempre più ampio. La pronuncia in esame mette in luce come gli obblighi del commercialista si concretizzano nel controllo di ogni documento e adempimento fiscale, non avendo alcun rilievo la qualifica e le competenze in ambito tributario del proprio cliente. Nel caso di specie quest’ultimo, essendo notaio, aveva le competenze tecniche utili allo svolgimento della propria professione, in particolare in merito alla responsabilità del sostituto d’imposta (il notaio è chiamato ad applicare ed a riscuotere l’imposta di registro dai propri clienti per conto dell’Erario e poi a versarla in proprio quale obbligato al pagamento). Le competenze tributarie riferite ai fatti di causa attengono, invece, alla determinazione del reddito delle persone fisiche e all’IVA, al di fuori della competenza professionale del notaio e rientranti in quella del consulente fiscale. A quest’ultimo è richiesto un comportamento conforme alla diligenza qualificata a cui è vincolato per l’incarico professionale, fornendo una consulenza non solo funzionale allo scopo dell’operazione, ma volta al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.
Tale assunto porta ad un’estensione dei confini della responsabilità contrattuale del commercialista ex artt. 1218 e 1176 c. 2 c.c. perché il commercialista non può, in virtù del suo ruolo, limitarsi a registrare passivamente i documenti ricevuti dal cliente, ma deve verificare la presenza di anomalie fiscali rilevabili e segnalare tempestivamente le criticità. Il ruolo del consulente fiscale è anche quello di fornire al cliente un’idonea consulenza, atta a garantire il rispetto degli obblighi tributari, tra i quali vi è certamente la corretta emissione delle fatture. Tali obblighi sussistono anche quando il cliente ha competenza tecnica nella materia fiscale, non esonerando il commercialista dallo svolgimento dei suoi obblighi professionali.
Massima e nota a cura di Ginevra Bonafede, magistrato tributario
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