Cass., Sez. Trib., Ord. del 06 maggio 2026, n. 12963
È onere dell’amministrazione finanziaria dare prova del presupposto dell’attività di controllo (dichiarazione) quando derivi da cartella su un controllo automatizzato e la sua esistenza sia stata oggetto di contestazione da parte del contribuente, non potendo pretendersi che sia il destinatario della pretesa a dover dare la prova di un fatto negativo.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento è stata chiamata a pronunciarsi in relazione al riparto dell’onere probatorio in merito a cartelle di pagamento fondate su controlli automatizzati ex art 36-bis d.p.r. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso di specie a seguito della sentenza della Corte di giustizia di II° della Sicilia, il contribuente ricorreva in Cassazione rilevando, tra gli altri, un vizio della sentenza per l’utilizzato di presunzioni semplici in assenza delle condizioni di precisione, gravità e concordanza necessarie.
A ben vedere, il giudice in appello aveva ritenuto esistente la dichiarazione del contribuente – e conseguentemente legittima la cartella di pagamento – essendo stata indicata nella cartella la comunicazione con la quale l’Ufficio impositore aveva portato a conoscenza del contribuente dati ed elementi in suo possesso trattati proprio dal Modello Unico PF/2010.
In altre parole, a detta della Corte la sussistenza della dichiarazione è provata dal controllo automatizzato fondato su tale modello unico; non si vede come avrebbe l’Ufficio potuto altrimenti attivare il controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n.600/73 in assenza della dichiarazione stessa.
È proprio in questo ragionamento presuntivo che la S.C. riscontra il vizio. L’utilizzo delle presunzioni non è infatti precluso, ma è necessario che, partendo da un fatto noto, si giunga alla prova di un fatto ignoto mediante un procedimento inferenziale. Affinché tale ragionamento sia legittimo, però, è necessario che sia corroborato dai requisiti di precisione, ossia che i fatti noti siano ben definiti, gravità, secondo cui è necessario che le presunzioni siano basate su elementi che dimostrino con ragionevole certezza l’esistenza del fatto ignoto, e concordanza, relativa alla convergenza dei fatti noti alla dimostrazione del fatto ignoto. Tale ultimo requisito lascia intendere la necessaria pluralità di fatti noti che, invece, secondo giurisprudenza costante non sono necessari qualora anche l’unico fatto noto sia particolarmente grave e preciso da non renderne necessari altri.
Nel caso di specie, evidenzia la Corte “ciò che risulta carente nel ragionamento inferenziale del Giudice d’appello è, con tutta evidenza, il carattere di gravità della presunzione dallo stesso impiegata, dovendosi escludere che la dichiarazione del creditore, richiamata in un atto di un adiectus solutionis causa qual è l’agente della riscossione, consenta di ritenere sussistenti con elevato grado di probabilità, sulla base dell’id quod plerumque accidit, i presupposti di fatto su cui la pretesa creditoria si fonda”.
Peraltro, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti la pretesa azionata”.
Partendo dal vizio qui riscontrato, la Cassazione ritiene necessario un nuovo accertamento ad opera del giudice del rinvio, tenendo presente che sarà la stessa A.F., quale soggetto creditore, in virtù del principio di vicinanza della prova a dover dimostrare la presentazione della dichiarazione fiscale del contribuente che, come tale, “costituisce presupposto (contestato) dell’accertamento automatizzato per cui è causa, non potendo pretendersi che sia il destinatario della pretesa a dover dare la prova di un fatto negativo.”
Per completezza espositiva, merita attenzione anche il passaggio che la Cassazione fa in merito alla necessità di contraddittorio ex art 6 co. 5 della l. n. 212 del 2000, in base al quale “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”
Ebbene, nel caso di specie, la S.C. ritiene che il giudice dell’appello aveva correttamente escluso l’annullabilità dell’atto per assenza di contraddittorio proprio perché non vi era stata prova alcuna da parte del contribuente di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Massima e nota a cura di Alessandro Cutolo, magistrato tributario
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